IL CONTESTO DI RIFERIMENTO DI UNA CER


Per illustrare al meglio cosa si intende per una Comunità Energetica Rinnovabile, qual è la finalità che essa intende raggiungere e come sono organizzati i soggetti che ne fanno parte, occorre considerare il contesto politico-normativo di riferimento attraverso cui si fondano i suoi principi. 

GLI OBIETTIVI E IL RUOLO DELLE CER

L’Unione Europea ha fissato l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 del 55% al 2030. In Italia, per il settore elettrico, rispettare questi target significa incrementare la quota di energia rinnovabile dal 45% ad oltre il 70% nel 2030. La capacità incrementale necessaria per raggiungere i target Green Deal 2030 sarà 70 GW, che sommata ai 55 GW attuali, darà un totale di 125 GW entro il 2030. L’auspicio è che nel 2050, la maggior parte della nostra energia possa provenire da fonti rinnovabili. Tuttavia, la pianificazione e la realizzazione di nuove infrastrutture energetiche di grandi dimensioni richiedono tempo e spazi adeguati. Oggi sono a disposizione soluzioni sostenibili la cui diffusione deve essere incentivata e accompagnata per raggiungere i target 2030: eolico offshore e a terra, fotovoltaico sui tetti, agrivoltaico, biometano, efficientamento in edilizia e per le industrie sono tutti strumenti utili per affrontare questa transizione, a cui si dovrà affiancare la diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Entro il 2030 si stima che il contributo delle Energy Community possa arrivare a 17,2 GW di nuova capacità rinnovabile, coprendo il 30% circa dell’incremento di energia verde prevista dal PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030) per centrare i nuovi target di decarbonizzazione individuati a livello europeo.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il quadro normativo a livello nazionale in materia di comunità energetiche, che va ad aggiungersi a quello relativo all’autoconsumo individuale, ha visto una prima introduzione delle comunità energetiche rinnovabili dall’articolo 42-bis della legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha segnato una prima sperimentazione del modello. Dette disposizioni sono state stabilite unicamente in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili e costituiscono primo recepimento di quanto stabilito all’articolo 22 della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Il quadro attuale è definito dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.199 approfondisci qui, che recepisce e attua la direttiva UE fornendo alle comunità energetiche un perimetro normativo ben definito, anche se in continuo sviluppo.

Tale legge introduce alcune modifiche sostanziali al perimetro delle CER, che sono state attuate da ARERA attraverso la delibera 727/2022/R/eel del 27 dicembre 2022, il TIAD “Testo Integrato Autoconsumo Diffuso”. Anche il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, che pone regole comuni per il mercato interno dell’energia, contiene riferimenti alle comunità energetiche e alla loro integrazione nel mercato dell’energia. Le Comunità Energetiche Rinnovabili hanno trovato rilievo anche all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Misura M2C2, che ne incentiva lo sviluppo con uno stanziamento pari a 2,2 miliardi finalizzato alla realizzazione di nuova potenza almeno pari a 2GW entro 30 giugno 2026. Infine, molti Consigli Regionali hanno emanato delle leggi a sostegno delle comunità energetiche individuando come soggetti promotori gli Enti Locali.

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